02 Gen 2020

01/2020 Importante novità sulla detraibilità delle spese detraibili nella dichiarazione dei redditi sostenute dal 1° gennaio 2020

A decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di poterne detrarre la relativa spesa nella dichiarazione dei redditi/730, tutti gli oneri indicati nell’art.15 del TUIR e in altre disposizioni normative che consentono la detrazione Irpef del 19% dovranno essere pagati OBBLIGATORIAMENTE mediante:

  • bonifico bancario o postale;
  • ulteriori sistemi “tracciabili”, diversi quindi da quello in contanti, previsti dall’art.23 del D.Lgs. n. 241/97, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

È consentito pagare ancora mediante l’utilizzo di denaro contante solo i seguenti oneri:

  • medicinali e dispositivi medici;
  • prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o anche da quelle private purché però abbiano ottenuto l’accreditamento da parte del servizio sanitario nazionale.

Elenchiamo di seguito alcuni esempi di spese per le quali il pagamento con denaro contante non è più consentito se si vuole portarle fiscalmente in detrazione nella dichiarazione dei redditi:

  • spese sanitarie, diverse da quelle sopra riportate, come per esempio le visite specialistiche private non erogate in strutture convenzionate dal S.S.N.;
  • spese per l’istruzione scolastica;
  • spese funebri;
  • spese per l’assistenza personale nei casi di non autosufficienza;
  • spese per le attività sportive dei ragazzi;
  • spese per i canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;
  • erogazioni liberali;
  • spese veterinarie;
  • premi per l’assicurazione sulla vita e contro gli infortuni;
  • spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;
  • ecc.

In assenza alla data odierna di chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria che specifichino quale tipo di controllo dovrà essere effettuato sulla documentazione relativa a tali oneri al fine di poterli validamente considerare detraibili, oltre alle solite quietanze attestanti l’avvenuto pagamento della spesa, invitiamo a conservare anche copia del “pagamento tracciato” come il bonifico bancario o postale, la ricevuta di pagamento con carta di credito, ecc.

Precisiamo infine che il sopra indicato obbligo riguarda le spese sostenute dal 1° gennaio 2020.

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