05 Mag 2017

n.10/2017 – Modello F24 con compensazioni

L’art. 3 del D.l. 50/2017 ha modificato profondamente la disciplina delle compensazioni e delle modalità di invio dei modelli F24; viene infatti stabilito l’obbligo di effettuare l’invio dei modelli F24 con compensazioni, ESCLUSIVAMENTE tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e ciò per tutti i crediti relativi alle imposte sui redditi e loro addizionali, per ritenute alla fonte, imposte sostitutive e IRAP.

Ciò significa che, qualsiasi compensazione di qualsiasi imposta e di qualsiasi importo eseguite da soggetti titolari di partita Iva devono transitare da Entratel o Fisconline quindi il mod. F24 non potrà più essere trasmesso tramite Home Banking.

Riepiloghiamo schematicamente le modalità di presentazione del mod.F24, per tutti i titolari di partita IVA e per qualsiasi somma:

– F24 con saldo positivo: Solo attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) oppure attraverso l’intermediario abilitato che può trasmettere le deleghe in nome e per conto degli assistiti

– F24 con saldo zero: Esclusivamente attraverso i canali telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) oppure attraverso l’intermediario abilitato che può trasmettere le deleghe in nome e per conto degli assistiti

– F24 senza compensazioni: Obbligo di presentazione con modalità telematiche Entratel,/Fisconline; Remote/home banking oppure intermediario abilitato.

Per la trasmissione del mod. F24 con compensazioni le aziende potranno quindi:

  • procedere autonomamente alla compilazione e trasmissione,  utilizzando/attivando l’utenza Fisconline sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
  • delegare un intermediario abilitato Entratel (Consulente del lavoro/Commercialista).

Studio Frigerio

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