20 Dic 2017

n.15/2017 – Modifica termini detrazione IVA sulle fatture di acquisto

La legge n.96 del 21.06.2017 ha introdotto una importante novità riguardante la riduzione del termine per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali d’importazione.

Nuovo termine di esercizio della detrazione IVA
Per effetto delle modifiche apportate, il diritto alla detrazione dell’IVA:
 sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile;
 può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione IVA annuale relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
Il nuovo termine per l’esercizio del diritto alla detrazione IVA, in pratica, è anticipato di due anni rispetto a quello precedentemente previsto (dichiarazione IVA annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione).

Nuovo termine per la registrazione delle fatture di acquisto
Il termine previsto per la registrazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali è stato modificato per renderlo coerente con il nuovo termine per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA.
Per effetto delle modifiche, l’annotazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali sull’apposito registro deve avvenire:
 anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta;

 in ogni caso, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
A titolo esemplificativo, una fattura d’acquisto datata 30.11.2017 potrà essere registrata, al più tardi, entro il 30.4.2018.

Decorrenza
Le novità sopra descritte sono entrate in vigore il 24.4.2017 e si applicano alle fatture e bollette doganali emesse a partire dall’1.1.2017.

Attenzione !!
Salvo ripensamenti del Legislatore sara’ quindi necessario registrare le fatture d’acquisto 2017 entro il 28/02/2018 e quindi due mesi prima del nuovo termine di legge. Infatti quale ulteriore conseguenza delle varie normative in vigore, si osserva che ogni registrazione effettuata con data 2017, tra il 28/02/2018 e il 30/04/2018 comporterà la necessità dell’invio di una dichiarazione IVA IV° trimestre 2017 rettificativa e il reinvio dello spesometro con relativa sanzione per entrambi.

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